ࡱ>  5@bjbj22$XXNONONONO$rOjPjPjPjPjPjPjPjPkmmmmmm$RdSjPjPdSdSjPjPrgrgrgdSjPjPkrgdSkrg:rgg ߿jP^P NOY k0c|bZ߿߿jPPhrgdQTQjPjPjPLNO&gLNOCOMUNE DI FORNO DI ZOLDO Provincia di Belluno REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con delibera del C.C. n. 13 del 13/02/1999 Modificato con delibera del C.C. n. 16 del 11/05/2005 Modificato con delibera del C.C. n. 15 del 28/04/2006 Modificato con delibera del C.C. n. 13 del 01/07/2008 CAPO I DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO Art. 1 Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere pu essere deposto nel feretro. Art. 2 Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nellatto del parto. Art. 3 Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, devessere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo. Art. 4 I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm.2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2.5 centimetri. Art. 5 Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti allatto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sar collocata una targa col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porter ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento. Nella cassa, prima della chiusura, dovr essere posta una conveniente quantit di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi. Art. 6 Il Sindaco pu autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dellanno lesumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario o altro medico a ci delegato, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede pu farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il Coordinatore Sanitario o altro medico a ci delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, pu ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui allart. 55. Se lesumazione o lestumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario o dal medico a ci delegato e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco alluopo emessa, a termini dellart. 83 del regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni. Art. 7 Delloperazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il Responsabile dei servizi cimiteriali e laltra dovr essere depositata allUfficio di Stato Civile. Art. 8 E proibita lesumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario o altro medico a ci delegato abbia dichiarato che essa pu essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Art. 9 Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dallAutorit Giudiziaria, non permessa lesumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Art. 10 E vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il Responsabile del servizio tenuto a denunciare allAutorit Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario o altro medico a ci delegato della ULSS chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dallart. 410 del codice penale. CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI Art. 11 Il trasporto dei cadaveri al cimitero pu essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui allart. 19 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. Art. 12 Il trasporto come sopra pu essere fatto a cura della famiglia. Lincaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al Responsabile dei servizi cimiteriali. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato DPR n. 285/1990. Art. 13 Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro lambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovr essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni. Art. 14 I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovr disporre in modo che il Responsabile o altro addetto ai servizi cimiteriali da lui delegato possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Art. 15 Quando la morte dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nellapposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanit, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui rivestito e avvolto in un lenzuolo di soluzione disinfettante. E consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dellAutorit Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario o altro medico a ci delegato non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, lautorizzazione al trasporto prevista dallart. 13 pu essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con losservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario o altro medico a ci delegato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per lestero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui allelenco citato nel primo capoverso. Art. 16 Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere portatore di radioattivit, lULSS dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale. Art. 17 I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via pi breve dallabitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dallabitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. Art. 18 I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada n possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Art. 19 Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune in cui avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune. Art. 20 Per il trasporto di salme allestero o dallestero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dallart. 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefativo mediante introduzione nelle cavit corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U. dopo leventuale periodo di osservazione. Art. 21 Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovr farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre localit funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finch non sar stata consegnata allincaricato dellaccompagnamento. Art. 22 Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui allart. 27 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Citt del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e lItalia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055. Per lintroduzione e lestradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. Art. 23 Il feretro proveniente da altro Comune o dallestero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale lUfficiale dello Stato Civile rilascer al Responsabile dei servizi cimiteriali il permesso di seppellimento con le modalit di registrazione di cui allart. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dellestinto ove il feretro potr restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario o altro medico a ci delegato della ULSS. Art. 24 Tanto nel caso dellarticolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada pi corta. Art. 25 Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati allinsegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dallart. 35 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. Art. 26 Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile lidentificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovr recare lindicazione del luogo e della data del rinvenimento. CAPO III INUMAZIONI Art. 27 Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (allaperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneit in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a propriet meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica. Tali campi saranno divisi in riquadri e lutilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremit di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuit. Art. 28 Ogni fossa sar contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e lindicazione dellanno di seppellimento. Tale cippo sar posto a cura del necroforo affossatore, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi lassetto fino alla costipazione del terreno. Sul cippo verr applicata una targhetta di materiale inalterabile con lindicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto. Art. 29 Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondit del piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondit venga alla superficie. Art. 30 Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di et debbono avere nella parte pi profonda (a m. 2) una lunghezza di m. 1,50 e una larghezza di m. 0,80 e debbono distare luna dallaltra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di et sotto i dieci anni debbono avere nella parte pi profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato. Art. 31 Per le inumazioni non consentito luso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dallestero o da altro Comune per le quali sussiste lobbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli o fori di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sar congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con mastice idoneo. Il coperchio sar congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa. E vietato limpiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porter il timbro a fuoco con lindicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con lindicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Art. 32 Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Art. 33 Per calare nella fossa un feretro si avr la massima cura, rispetto e decenza. Loperazione verr fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verr subito riempita come indicato nel precedente art. 29. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno pu rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.. Art. 34 Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purch colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dellUfficio. In caso di inadempienza, il Comune provveder di autorit allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. Allinfuori di quanto stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, assolutamente vietata qualsiasi opera muraria. Art. 35 Sulle fosse comuni permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo previo pagamento della relativa tassa. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di propriet del Comune. E concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci dietro pagamento della tassa intera in vigore allepoca della scadenza. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, et, condizione delle persone defunte, allanno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda facolt della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative. CAPO IV TUMULAZIONI (sepolture private) Art. 36 Il Comune pu concedere luso ai privati di: tombe o forni o loculi individuali; nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali. Art. 37 Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, luna di legno e laltra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui allart. 30 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. Art. 38 Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui allarticolo precedente sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale. Il costo di cessione sar differenziato a seconda dellaltezza da terra e della facilit di accesso ai loculi o ossari, ecc.. Art. 39 Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia esistenti, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari. Art. 40 Non possono pi essere concesse tombe di famiglia o monumentali fatta eccezione nella prima fila dei quattro campi dellarea davanti alla chiesa nel cimitero di Pieve. Nel caso di tombe di famiglia o monumentali gi concesse le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredit, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi: gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado; i fratelli e le sorelle consanguinee; il coniuge. Non potr essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto duso delle sepolture private gi esistenti rilasciato ad Enti, Corporazioni o Fondazioni riservato alle persone regolarmente iscritte allEnte concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro. Art. 41 La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dellart. 93, DPR 10 settembre 1990, n. 285, consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze demandata al Sindaco. Art. 42 Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro. Il diritto di sepoltura circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non pu perci essere ceduto in alcun modo n per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni venticinque dalla data di sottoscrizione del contratto di cessione del loculo. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrer in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; riservata per agli eredi la facolt di rinnovare la concessione in vigore allepoca della scadenza, per un periodo di dieci anni, ripetibile. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali. Eccezionalmente negli ossari e nei loculi possono essere collocati i resti mortali di pi persone. E consentita ai concessionari la retrocessione dalla concessione di loculi e/o nicchie ossario liberi da salme o resti mortali, prima della scadenza. In tal caso il Comune rimborser ai concessionari o ai loro eredi la tariffa corrisposta in occasione del rilascio della concessione nella seguente misura: per retrocessioni entro 5 anni dalla data di concessione 80% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato 60% del corrispettivo pagato nel caso che il loculo sia stato utilizzato per retrocessioni entro 10 anni dalla data di concessione 60% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato 40% del corrispettivo pagato nel caso che il loculo sia stato utilizzato per retrocessioni entro 20 anni dalla data di concessione 40% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato 20% del corrispettivo pagato nel caso che il loculo sia stato utilizzato per retrocessioni oltre 20 anni dalla data di concessione 20% del corrispettivo pagato a prescindere dal suo utilizzo. I loculi e/o nicchie ossario retrocessi rientreranno nella disponibilit del Comune, che potr cederli a chi ne far richiesta. E fatto assoluto divieto al concessionario di cedere ad altro soggetto privato il loculo e/o nicchia ossario assegnato, ogni eventuale cessione definitiva di loculi e/o nicchie ossari tra privati nulla. Art. 43 Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri. Art. 44 Le esistenti tombe di famiglia o monumentali possono essere oggetto unicamente di manutenzione ordinaria, straordinaria o restauro conservativo, non essendo ammessa alcuna forma di ristrutturazione a ampliamento. Art. 45 Le tombe di famiglia esistenti e gi concesse non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono, che si realizza per mancato uso per pi di venti anni, di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuit o di concessione per 99 anni, gi avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo imperio di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in propriet ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con facolt di demolizione e ripristino del terreno. Art. 46 Nessuna opera, di qualunque anche minima entit, pu essere intrapresa nel cimitero ove manchi lautorizzazione scritta dellAmministrazione comunale. Art. 47 Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali esistenti e gi concesse hanno la durata di anni novantanove. Scaduto tale periodo, gli interessati sono tenuti a chiederne la conferma; e ci perch consti sempre allAutorit comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituir una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilit del Comune. Alluopo dovr adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione lazione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarit della successione, la riconferma della successione verr accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Art. 48 Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i novantanove anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi cinquanta anni dalla tumulazione dellultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente allampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del DPR 285/1990. Art. 49 La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario e conforme alla normativa fiscale. I loculi, le tombe, le nicchie e gli ossari verranno assegnati in base alla fila prescelta partendo dalla prima colonna libera disponibile da sinistra. La Giunta Comunale provveder con appositi bandi a stabilire le modalit, i tempi e i prezzi, differenziati per file, dei loculi, delle tombe, delle nicchie e ossari da affidare in concessione. CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 50 Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. La seconda allorch, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dellAutorit Giudiziaria per indagini nellinteresse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati. Art. 51 Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dellart. 82 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Responsabile dei servizi cimiteriali seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate ed effettuate nel mese di ottobre di ogni anno. Il Responsabile ne dar avviso almeno 15 gg prima esponendo al pubblico i nominativi delle riesumazioni in apposita bacheca presso il cimitero. Art. 52 Nellescavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nellossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda scritta di raccoglierle per deporle in ossari da essi acquistate nel recinto del cimitero. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal necroforo affossatore. Essi rimarranno di propriet del Comune che potr valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate allUfficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sar chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc., devono essere smaltiti come da normativa vigente. Art. 53 Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture ad inumazione e venticinque per quelle a tumulazione, vietata lapertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dellAutorit Giudiziaria e lautorizzazione del Sindaco. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anchesse sono regolate dal Responsabile dei servizi cimiteriali. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante unopportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia gi avvenuta in modo completo. Art. 54 Per le esumazioni e le estumulazioni si osservano, a cura del Responsabile dei servizi cimiteriali, le norme di cui al DPR 10 settembre 1990, n. 285 e del Decreto Ministero della Sanit Circolare 31.07.1998, n. 10 (G.U. 192/98). Art. 55 Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario o altro medico a ci delegato della ULSS e del Responsabile dei servizi cimiteriali. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dallAutorit Giudiziaria, il cadavere sar trasferito nella sala delle autopsie a cura del Responsabile dei servizi cimiteriali sotto losservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorit per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dellAutorit Sanitaria a tutela delligiene. Art. 56 Per eseguire una esumazione od estumulazione dovr tenersi calcolo del tempo in cui il feretro stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilit di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo pi grave e pericoloso della saponificazione. Passate le corde sotto di essa, questa verr sollevata con mezzi meccanici. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verr posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verr fatto sullapposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, lesumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovr essere disinfettata, e cos tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovr aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovr essere regolarmente disinfettato terminato il servizio. Art. 57 Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dal Consiglio Comunale. CAPO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE Art. 58 La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti: estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volont del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dallassociato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volont di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dellassociazione. In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti la volont espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti pi prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile. Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario o altro medico a ci delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dellAutorit Giudiziaria. Art. 59 Le urne cinerarie devono portare allesterno lindicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono. Art. 60 Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. Art. 61 Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanit. consentita, a richiesta, la collocazione di unurna cineraria nella fossa occupata da un feretro, se le ceneri derivanti dalla cremazione sono quelle del coniuge, del discendente, dellascendente, del fratello, del convivente o dei familiari, come indicati nellart. 433 del Codice Civile, del defunto inumato, con il consenso dei suoi eredi legittimi, previo pagamento di apposita tariffa per le operazioni di interramento. Lurna cineraria deve essere collocata alla profondit minima di m 1. Art. 62 Il trasporto di urne contenente i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri. Il Comune di Forno di Zoldo si assume il costo del trasporto del cadavere da Forno di Zoldo, o altro comune veneto, sino alla sede di cremazione e ritorno al cimitero comunale prescelto per la sepoltura. Si assume anche il costo ordinario di cremazione e, a richiesta, fornir anche lurna cineraria. Al fine di garantire il trasporto si proceder alla stipula di apposita convenzione. Art. 63 Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purch in sito conveniente e di propriet, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dellente morale stesso. La consegna dellurna cineraria, agli effetti dellart. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 , si far constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna lurna ed il terzo viene trasmesso allUfficio dello Stato Civile. Art. 64 Le autopsie, anche se ordinate dallAutorit Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati allesercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario o altro medico a ci delegato, della scheda di morte di cui allart. 4. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato lautopsia deve darne durgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario o altro Medico a ci delegato dellUnit Socio Sanitaria Locale competente ed essa varr come denuncia ai sensi dellart. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265. Art. 65 I trattamenti per ottenere limbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario o altro Medico a ci delegato dellUnit Socio sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati allesercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere limbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di: una dichiarazione di un medico incaricato delloperazione, con lindicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dellora in cui la effettuer; distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Il trattamento antiputrefativo di cui allart. 20 eseguito dal Coordinatore Sanitario o altro medico a ci delegato o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del DPR 10 settembre 1990, n. 285. Art. 66 L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattivit, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigente in materia di controllo della radioattivit ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. CAPO VII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO Art. 67 Fatto salvo quanto previsto dallart. 50 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, il Sindaco pu autorizzare per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilit, concede sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune. Art. 68 Il cimitero comprende: unarea destinata ai campi di inumazione; unarea destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettivit (con spazi e loculi di varia natura); una camera mortuaria; una cappella; i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali; un ossario colombario; una sala per autopsia; Art. 69 Il servizio cimiteriale comunale inserito nellArea tecnica assicurato dal seguente personale: un Responsabile del servizio, nominato dal Sindaco e coordinato dal Responsabile Area tecnica; due manovali (affossatore o necroforo). Art. 70 Il Responsabile del servizio: ritira e conserva presso di s lautorizzazione di cui allart. 6 del DPR 10 settembre 1990, n. 285; tiene aggiornato lapposito registro previsto dallart. 52 del DPR di cui sopra; tenuto a denunciare allAutorit Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dallart. 410 del codice penale. Procede di propria iniziativa ad organizzare i servizi cimiteriali, con autonomia gestionale e responsabilit di risultato. tenuto al rispetto del presente regolamento, del DPR 285/90 e della normativa in materia. Art. 71 Il manovale affossatore: ritira lapposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco allincaricato del trasporto di un cadavere come previsto dallart. 23 del DPR 10 settembre 1990, n. 285; assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dallAutorit Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere; coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti; si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco; vigila perch non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nellinterno del cimitero e nelle sue attinenze e perch le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari; esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, valendosi anche dellopera degli inservienti sempre che ci sia conciliabile con la regolarit del servizio speciale a questi affidato; impedir che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura; si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti allinterramento dei cadaveri, regolandosi sulla media della mortalit. Art. 72 Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso; i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui allart. 7 DPR 285/90; i resti mortali delle persone sopra elencate; coloro che sono nati nel comune di Forno di Zoldo; coloro che in vita hanno avuto la residenza per almeno venti anni nel comune di Forno di Zoldo; coloro ai quali tale facolt viene riconosciuta da apposita delibera di Consiglio Comunale in relazione a particolari meriti o situazioni; i congiunti dei casi sub f) g) e h); i congiunti fino al 2 grado in linea retta e collaterale di chi gi sepolto nei cimiteri di Forno di Zoldo. CAPO VIII NORME DI SERVIZIO Art. 73 Speciale incarico degli inservienti e dei manovali, quello delle tumulazioni ed esumazione dei cadaveri. Essi dovranno perci, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi. Coadiuveranno il Responsabile dei servizi cimiteriali per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanzi dalle su accennate occupazioni dovr da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal Responsabile dei servizi cimiteriali. Art. 74 Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipender amministrativamente: dallUfficio Tecnico per tutto quanto riguarda i servizi funebri e gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.; dallUfficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri. Art. 75 Nessuna cadavere pu essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dellUfficio di Stato Civile. Tale atto sar ritirato dal Responsabile dei servizi cimiteriali o addetto da lui delegato alla consegna dogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito per non potr in nessun caso oltrepassare la durata che sar stata indicata nella accennata autorizzazione. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dallAutorit Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, losservanza delle condizioni che verranno disposte. Art. 76 Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati. Sono soggette a rotazione ordinaria, cio il terreno non potr esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione. Art. 77 Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata ad almeno due metri di profondit dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie si messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondit venga alla superficie. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di et debbono avere nella loro parte pi profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato allaccoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fosse di inumazione. Art. 78 E stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni lordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincer il lavoro per le inumazioni, scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle pi antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni, come accenna lart. 51. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami abbruciati nell'interno dei cimiteri. Art. 79 Nelle sepolture comuni assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali, ecc.. Ogni fossa sar contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e lanno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verr applicata una targhetta di materiale inalterabile con lindicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture. E permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sar in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza. Scaduti sei mesi dalla data dellavviso ogni cosa cadr in propriet del Comune. CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO Art. 80 Il cimitero sar aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse allingresso del cimitero. Art. 81 Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potr introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E assolutamente vietata lintroduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sar pure proibito lingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via pi diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari. Art. 82 Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; cos nei campi comuni e nella zona delle fosse private lerba sar frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nellinterno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera del custode raccolte e depositate nellossario. Art. 83 Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, vietata in tutta lestensione del cimitero. Art. 84 E lasciata facolt alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.. Se questi per, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono pi essere rimessi a posto, sar cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese. Art. 85 Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con lausterit del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto. Art. 86 Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero vietata, come vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone. Art. 87 E assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dallAutorit comunale. Art. 88 Salvo che ai parenti autorizzati, assolutamente vietato a chiunque non appartenga allAutorit od al personale addetto od assistente per legge alloperazione, presenziare alle esumazioni straordinarie. Art. 89 Chiunque nellinterno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sar dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge. CAPO X CONTRAVVENZIONI Art. 90 La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva lapplicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340, e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dellart. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689. CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI Art. 91 Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Art. 92 Il presente Regolamento entrer in vigore dopo la sua esecutivit e pubblicazione a sensi di legge. ************************ .1RSuv     ) * , 3 c     g iqMVY]f PY###%,%%ͺ h[U5 h[UCJh[U56>*CJha-56CJhbGha-56CJh[U56CJhbGh[U56CJ hbGh[U h[U5CJh[UE./01RS* + , 3 4 Y Z [ b c $a$gd[U & Fgd[Ugd[U$a$gda-$a$gd8dgd[Ugd[U$a$gd[Ugd[Ugd[U     g  $ & Fa$gd[U & Fgd[U $ & Fa$gd[U & Fgd[U & Fgd[U$a$gd[U $ & Fa$gd[U$a$gd[Ugd[UhipqLMUV'WXY & F gd[U & F gd[U$a$gd[U $ & Fa$gd[U & Fgd[U$a$gd[Ugd[U & Fgd[UYZbcz{\]efTN  OP & Fgd[U & F gd[U & F gd[Ugd[U & F gd[U$a$gd[UPXY!"###"%#%+%,%%%&&v&w&&&'''' & Fgd[U & Fgd[U & Fgd[Ugd[U & Fgd[U & Fgd[U$a$gd[U%&w&&'' **++..00113$35577e9n9::g<p<AABBtD}DGG J?JJJKKLLsM|MMMM"N%NNN Q)QxSSVWWWXXXX Y$YYYYYYY?ZHZhZkZZZZ'[hkTh[U5 hkTh[UhCXhCXhCX5hCXh[U5h[U h[U5P') * ***++++--....00001111 & Fgd[U & Fgd[U & Fgd[U & Fgd[U$a$gd[Ugd[U & Fgd[U133#3$34555555555677778c9d9e9m9 & Fgd[U & Fgd[U & Fgd[U$a$gd[Ugd[U & Fgd[Um9n9::::f<g<o<p<<>p>5???r@@,AAAAABB & F gd[U & Fgd[U & Fgd[Ugd[U & Fgd[U$a$gd[UBBBCDsDtD|D}DGGGG$HH J J JJJ5J6J>J?JlJ & F$gd[U & F#gd[U & F"gd[U & F!gd[Ugd[U$a$gd[UlJmJJJJJJKKKKgLLLLLrMsM{M|M%NNO & F)gd[U & F(gd[U & F'gd[U & F&gd[U$a$gd[Ugd[U & F%gd[U^gd[UOQ Q(Q)QSwSxSSSSTTUQVVWW!X)^)gd[U^gd[U & FV nnW^n`Wgd[U & FV n4`4gd[U & FU nnW^n`Wgd[U$a$gd[Ugd[U & F)gd[U!X]XXXX YkYlYYY-Z.ZhZZZ([[[[\ $^a$gd[U$n^n`a$gd[U^gd[U & FV nnW^n`Wgd[U & FV n4`4gd[U)^)gd[U'[([[[[\F]O]%^.^``?aHa eeggiikklmumOqZqntwtaujuww:}C})~b~ӄ܄ՇևׇQZ{[\ekuٙlujstgpvirԳݳ h0W#h[Uh"jh[U5h[U h h[U h6Ah[U h[U5 h2mh[US\E]F]N]O]$^%^-^.^^^```` & FY ^`gd[U n^`gd[U & FY 4`4gd[U nnW^n`Wgd[U & FX nnW^n`Wgd[U$a$gd[Ugd[U & FW nnW^n`Wgd[U`>a?aGaHaae eeegggggYhhi & F^ nnW^n`Wgd[U & F[ nnW^n`Wgd[U & FZ nnW^n`Wgd[U$a$gd[Ugd[U & FSgd[Uiiiiiiiiiijjkkkkkmlmtmumn & F*gd[U & F\ nnW^n`Wgd[U & F] nnW^n`Wgd[U$a$gd[Ugd[U nnW^n`Wgd[UnoopPqQqYqZqLr*smtntvtwt`uauiujuuvwwww'y & FTgd[U & F-gd[U & F,gd[Ugd[U & F+gd[U$a$gd[U & F*gd[U'ysyz9}:}B}C}$~%~&~'~(~)~1~2~W~X~Y~a~b~~~H & F/gd[U & F_ nnW^n`Wgd[U & F.gd[U$a$gd[Ugd[U & FTgd[UH҄ӄۄ܄Yև & Fa nnW^n`Wgd[U & F0gd[U & F` nnW^n`Wgd[U$a$gd[U & F_ nnW^n`Wgd[Ugd[U & F/gd[Uևׇ߇̈PQYZnHz{Αef & F3gd[U & F2gd[U & Fb nW^n`Wgd[U & F1gd[U$a$gd[Ugd[UfZ[\dekltu & Fc nSr^S`rgd[U & F5gd[U$a$gd[U & F3gd[Ugd[U & F4gd[UuOesʘPQؙٙ & F9gd[U & F8gd[U & F7gd[U$a$gd[Ugd[U & F6gd[U ^`gd[U & Fd n0`0gd[Ufkltu1֝oijrsТ $ & FRa$gd[U$a$gd[U & F<gd[U & F;gd[U$a$gd[U & F:gd[Ugd[UТѢ4FQܥrst~. & F=gd[U$a$gd[Ugd[U$ & Fe 0`0a$gd[U$ & Fe ^`a$gd[U$a$gd[U.fgopȪɪ9uv~ZխDhiq & FAgd[U & F@gd[U & F?gd[U & F>gd[U$a$gd[Ugd[U & F=gd[UqrӳԳܳݳ[jݷ}3 & FDgd[U & FCgd[Ugd[U & FBgd[U$a$gd[U=ʻӻ''w1;(Be+R&1hh[U h[U5 34<=ɻʻһӻ&'& & FIgd[U & FHgd[U & FGgd[U & FFgd[Ugd[U & FEgd[U$a$gd[U&'vwxyz{012:;'( & FM h,,^,gd[U & FLgd[U & FKgd[Ugd[U & FJgd[U$a$gd[U@ABIJZ[\de)*+34HIQR%&'(01 & FPgd[U & FOgd[U$a$gd[Ugd[U & FNgd[U1$a$gd[Ugd[U & FQgd[U ":p[U. 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