Comune di Forno di Zoldo


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4 luglio 2011

NUOVE NORME PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA'

NOVITA': E' STATO ABOLITO IL LIMITE DI ETA’ DI 15 ANNI PER IL RILASCIO

La carta d'identità è un documento di riconoscimento che può costituire titolo per l'espatrio per i cittadini italiani.
Chi richiede il rilascio o il rinnovo della carta d'identità deve presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe del Comune. 

Di norma il documento viene consegnato in tempo reale.


Validità:

Per i maggiori di anni 18 la carta d’identità ha la validità di 10 anni dalla data del rilascio.
Per i minori, di età compresa fra tre e diciotto anni,
la validità è di 5 anni.
Per i minori, di età inferiore a tre anni,
la validità della è di 3 anni.


La firma deve essere apposta dal titolare della carta d'identità, se di età maggiore di 12 anni.


A chi si rivolge:

- a tutti i cittadini residenti nel Comune di Forno di Zoldo, senza limiti di età e di cittadinanza.

- ai cittadini non residenti che dimorano a Forno di Zoldo e che, per gravi motivi, non possano fare rientro nel Comune di residenza, (il rilascio avverrà previa acquisizione del "nulla osta" del Comune di residenza).


Come fare:

per richiedere la carta carta d'identità è necessario presentare:

- la precedente carta d'identità o un altro documento di riconoscimento in corso di validità (per es. patente di guida, passaporto, tessere ministeriali), in mancanza di ciò è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni muniti di un documento di riconoscimento valido; 

-  tre fotografie in formato tessera, uguali tra di loro, recenti (max 6 mesi) ed a capo scoperto

IMPORTANTE:  i minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci, munito di un proprio documento d'identità valido.


Quanto costa:

Il costo per il rilascio è di euro 5,42.
In caso di rilascio anticipato per smarrimento o deterioriamento il costo è di euro 10,58.


Validità per l'espatrio:

ATTENZIONE! 
Alcuni Stati non consentono l'ingresso nel Paese ai viaggiatori che si presentano con questi documenti:

- carta d'identità cartacea rinnovata con il timbro del Comune

- carta d'identità elettronica rinnovata con certificato rilasciato dal Comune

 
In questi casi, onde evitare disguidi, si consiglia di richiedere una nuova carta d'identità o di munirsi di passaporto.

Per informazioni aggiornate su quali documenti siano necessari per l’ingresso nei vari stati è sempre opportuno consultare il sito “Viaggiare Sicuri” http://www.viaggiaresicuri.it/ ,  oppure contattare le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia.


- Per i cittadini italiani maggiorenni
la carta d’identità è valida per l’espatrio, purchè gli stessi dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che per legge impediscono il rilascio del passaporto Legge 21/11/1967 n. 1185 art. 3.

- Per i cittadini italiani minorenni (da 0 a 18 anni)
è necessario l’assenso di entrambi i genitori o di coloro che esercitano la potestà, questi devono essere muniti di un documento di riconoscimento valido .
Se uno dei due genitori non può recarsi all'Anagrafe per l'assenso, può compilare a casa la richiesta di carta d'identità valida per l’espatrio, allegando la fotocopia del suo documento di identità (il modulo è disponibile presso l’ufficio Anagrafe e sul sito internet del Comune).
In mancanza dell'assenso di uno dei due genitori è necessario il Nulla Osta del Giudice Tutelare.
Il Nulla Osta non è necessario quando il genitore è vedovo o il minore è figlio naturale riconosciuto da un solo genitore.

- Per i cittadini italiani minori di età inferiore agli anni quattordici
l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che gli stessi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari (in caso di rilascio all'estero).


IMPORTANTE: per i cittadini residenti aventi la cittadinanza non italiana la carta d'identità non può essere rilasciata valida per l’espatrio.


Quando si rinnova:

la carta d'identità può essere rinnovata

- a partire dal 180° giorno precedente alla scadenza, 

Il D.L. n. 112 del 25/6/2008 ha previsto che la carta d'identità sia valida 10 anni, per le carte rilasciate sino al 25/06/2008, con scadenza quinquennale, verrà apposto dall'Ufficio Anagrafe del Comune un timbro di convalida del documento per gli ulteriori 5 anni,

- per cambiamento dati personali: solo in caso di modifica di nome, cognome, data di nascita e cittadinanza;

- per smarrimento o furto: in questo caso è necessario fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri, comunicando il vecchio numero del documento (che può essere richiesto all’Ufficio Anagrafe o dichiarato tramite fotocopia del documento) e presentare all’Ufficio Anagrafe l’attestato di denuncia in originale, allegando la documentazione richiesta per il rilascio. L'interessato dovrà presentarsi munito di un altro documento di identificazione valido, in mancanza, dovrà essere identificato da due testimoni maggiorenni muniti di un valido documento di riconoscimento. 



IMPORTANTE

La carta d'identità non si rinnova a seguito di variazione di residenza, professione o stato civile. 

La carta d’identità ha lo stesso valore dei certificati per quanto riguarda i dati in essa contenuti; è vietato alle amministrazioni richiedere, in questo caso, le corrispondenti certificazioni.

Se un cittadino è impossibilitato, per motivi di salute, a presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe per richiedere il rilascio della carta d'identità  può incaricare una persona a richiedere l'uscita di un funzionario comunale.

Normativa di riferimento
R.D. 18.06.1931 n. 773, art.3;
R.D. 6.05.1940 n. 635, artt. 288 - 294;
Legge 18.02.1963 n. 224;
D.P.R. 30.12.1965 n. 1656;
Legge 21.11.1967 n. 1185;
Legge 4.04.1977 n. 127;
D.P.R. 6.08.1974 n. 649;
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, artt. 35 e 36;
D.L. 25.6.2008 n. 112, art. 31
D.L. 13.05.2011 n. 70, art. 10 comma 5