Il Comune di Forno di Zoldo
Art. 1 - Denominazione e natura giuridica
1. Il Comune di Forno di Zoldo, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
Art. 4 - Finalità e compiti
1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.
2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunità Montana, Provincia e Regione.
3. Il Comune garantisce effettive pari opportunità delle condizioni di lavoro e di sviluppo tra uomo e donna.
4. Il Comune di Forno di Zoldo si propone di tenere in considerazione il problema dell’emigrazione in tutti i suoi aspetti umani e sociali, favorendo le condizioni per uno sviluppo in loco e garantendo la massima partecipazione dei cittadini emigranti alla vita civile e amministrativa del Comune, privilegiando lo svolgimento delle elezioni comunali nel periodo di presenza degli emigranti stagionali.
5. Il Comune di Forno di Zoldo valorizza il patrimonio culturale tradizionale della propria popolazione, in ogni sua espressione, favorendone la conservazione, lo studio e la rivitalizzazione; riconosce nelle Regole le organizzazioni costitutive dei nuclei storici dei propri villaggi e ne promuove la collaborazione anche in forma di carattere permanente; riconosce nella lingua ladina di Zoldo un elemento essenziale della propria identità e del proprio patrimonio culturale. Esso concorre alla tutela costituzionale della lingua ladina di Zoldo e ne favorisce l’uso anche nella toponomastica e nell’amministrazione; promuove e favorisce la raccolta, la conservazione e lo studio di materiali ed opere che costituiscono testimonianza della storia locale.
[dallo statuto comunale]